Passo carrabile:è sosta vietata anche al proprietario della licenza? Cosa dice effettivamente la legge al riguardo?
Il tema della sosta davanti al passo carrabile, anche se può sembrare un dettaglio, riveste un’importanza fondamentale sia per la gestione del suolo pubblico sia per il rispetto delle norme di circolazione. Nonostante il passo carrabile sia un accesso privato, infatti, il divieto di parcheggio nella sua area di sbocco riguarda anche il titolare della licenza. La questione è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza italiana e ribadita recentemente da fonti aggiornate, confermando che la sosta è vietata anche al proprietario del passo carrabile.
Cos’è il passo carrabile e come viene regolamentato
Il passo carrabile è definito dal Codice della Strada come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”. Più semplicemente, si tratta di un varco che permette il passaggio di un veicolo dalla strada pubblica a una proprietà privata, come un garage o un cortile. Il passo carrabile è identificato da un cartello che vieta la sosta, volto a garantire che il passaggio sia sempre libero e accessibile.
Il rilascio di tale autorizzazione spetta all’ente proprietario della strada, generalmente il Comune, che ne regolamenta anche il canone da versare per l’occupazione del suolo pubblico. Tale canone è variabile, ma non supera generalmente poche decine di euro. Il cartello di passo carrabile deve essere conforme a specifici requisiti: deve riportare nome e stemma del Comune concedente, numero di autorizzazione, la dicitura “passo carrabile” e il simbolo di divieto di sosta. Senza questi elementi, il cartello è privo di valore legale e il proprietario può incorrere in sanzioni amministrative.

Il divieto di sostare davanti al proprio passo carrabile – linkedincaffe.it
Il punto centrale riguarda la possibilità di parcheggiare davanti al proprio passo carrabile. La normativa vigente e la giurisprudenza consolidata chiariscono che la licenza di accesso non autorizza la sosta nell’area pubblica corrispondente allo sbocco del passo carrabile. A sancirlo è stata in modo autorevole la sentenza del Tribunale di Genova n. 11063 del 19 ottobre 2012, che ha ribadito come il suolo stradale sia un bene demaniale ad uso pubblico e non possa essere riservato in via esclusiva neppure ai veicoli dei titolari di passo carrabile, se non per motivi di pubblico interesse.
Implicazioni pratiche e sanzioni
L’articolo 158, comma 2, del Codice della Strada vieta esplicitamente la sosta “allo sbocco dei passi carrabili”, senza distinzioni tra proprietari o terzi. Se fosse permesso parcheggiare davanti al proprio passo carrabile, si creerebbe di fatto un’area di sosta privata sul suolo pubblico, contraria ai principi normativi e che limiterebbe ingiustamente la disponibilità di spazi di parcheggio per altri utenti della strada.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che anche il proprietario di un’area privata aperta al pubblico deve soggiacere alle regole dell’uso pubblico e non può godere di un trattamento privilegiato.
La conseguenza pratica è che il titolare del passo carrabile può utilizzare l’area per transitare, ma non per sostare o parcheggiare il proprio veicolo. Tale divieto è valido anche se il proprietario non intralcia materialmente altri veicoli e se la sosta riguarda la sua unica vettura. I vigili urbani, infatti, non sono tenuti a verificare la titolarità del veicolo in sosta davanti al passo carrabile e possono quindi applicare le sanzioni previste anche al proprietario stesso.
Questa disciplina, aggiornata e ribadita anche in tempi recenti, si inserisce in un quadro normativo che mira a garantire l’equilibrio tra diritto di proprietà e interesse pubblico, tutelando la corretta fruizione della viabilità urbana.