Una recente sentenza ha segnato una svolta importante per i consumatori italiani che hanno sottoscritto un contratto per una carta revolving.
La sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025 ha stabilito che tali contratti, se promossi da soggetti non autorizzati (come commessi o venditori in negozio non iscritti all’allora Ufficio Italiano Cambi – UIC), sono da considerarsi nulli, aprendo così la strada al rimborso degli interessi pagati ingiustamente.
Le carte revolving, dette anche carte di credito a rimborso rateale, sono strumenti finanziari che consentono di effettuare acquisti o prelievi di denaro e di restituire la somma utilizzata non in un’unica soluzione, ma attraverso rate mensili. A differenza delle carte di credito tradizionali “a saldo”, in cui l’addebito avviene in un’unica soluzione mensile, con la revolving il rimborso è progressivo e parziale, permettendo di dilazionare nel tempo il debito.
Ogni rata mensile comprende una quota capitale, gli interessi e eventuali commissioni o spese accessorie. Il plafond, ossia il limite di spesa disponibile, si ricostituisce man mano che si rimborsa il capitale, consentendo ulteriori utilizzi della carta. Da qui il termine “revolving”, che in italiano significa “rotante”.
Tuttavia, questa modalità comporta un costo elevato: i tassi applicati superano spesso il 16-18% annuo (TAEG), molto più alti rispetto a un normale prestito personale (che può avere TAEG tra il 6% e il 10%). Ciò espone il consumatore a un rischio di indebitamento prolungato e costoso. Per esempio, un acquisto di 1.000 euro con carta revolving rimborsato in 24 rate può arrivare a costare oltre 1.400 euro, con circa 400 euro di soli interessi.
La sentenza della Cassazione: quali contratti revolving sono nulli
La sentenza n. 12838/2025 della Corte di Cassazione ha confermato che i contratti di carta revolving stipulati prima del 1° luglio 2011 con promotori non iscritti all’UIC sono nulli. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e delle norme transitorie del 2011, solo soggetti abilitati e iscritti all’UIC potevano promuovere e concludere contratti di credito. La violazione di questa norma inderogabile determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.
Il caso tipico riguarda contratti firmati direttamente in negozio, come nel caso di una nota catena di arredamento, dove il venditore non era un mediatore abilitato. Pur essendo la società finanziaria regolarmente autorizzata, la mancanza di abilitazione del promotore rende nullo l’accordo.
Questa decisione consente ai consumatori che hanno pagato interessi e spese su tali contratti di richiederne la restituzione, poiché il contratto nullo non produce effetti e quindi gli interessi non erano dovuti.

Come ottenere il rimborso degli interessi pagati e cosa fare in caso di diniego (www.linkedincaffe.it)
Il diritto al rimborso degli interessi non è automatico: è necessario presentare una richiesta formale alla banca o alla finanziaria, e in caso di rifiuto avviare una causa civile o un reclamo presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per procedere correttamente, è fondamentale:
- Recuperare copia del contratto di apertura della carta revolving e degli estratti conto che mostrano gli interessi addebitati;
- Verificare che il promotore del contratto non fosse iscritto all’UIC all’epoca della stipula;
- Inviare una diffida formale, preferibilmente con l’assistenza di un avvocato o di un’associazione di consumatori esperta nel settore, chiedendo la restituzione degli importi pagati in eccesso;
- Se la banca rifiuta o non risponde, procedere con il ricorso all’ABF o con un’azione giudiziaria.
L’assistenza legale o tramite associazioni come ADifesa è molto consigliata, poiché le banche tendono a opporsi alle richieste di rimborso.
Prescrizione e tempistiche
Il diritto alla restituzione degli interessi si prescrive in 10 anni a partire dalla data di ogni singolo pagamento effettuato. Questo significa che anche contratti stipulati più di dieci anni fa possono dare diritto al rimborso per i pagamenti effettuati negli ultimi dieci anni.
Le tempistiche per ottenere il rimborso variano: la semplice fase di reclamo può concludersi in poche settimane, mentre eventuali ricorsi all’ABF possono richiedere fino a un anno. Studi specializzati come Studio Etiko offrono assistenza completa, dalla verifica della documentazione alla gestione del reclamo e del ricorso.

Che cos’è una carta revolving e come funziona (www.linkedincaffe.it) 











