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Rinnovi automatici degli abbonamenti, stai attento: molti sono illegali, come puoi difenderti

rinnovo automatico degli abbonamentiRegole sul rinnovo degli abbonamenti - linkedicaffe.it

Abbonamenti con rinnovo automatico: quando sono illegittimi e come annullarli senza penali. Tutto quello che c’è da sapere. 

Nel contesto dell’espansione continua dei servizi digitali, l’adozione di abbonamenti con rinnovo automatico è ormai la norma per accedere a piattaforme di streaming, software antivirus, servizi di telefonia e internet. Tuttavia, questa modalità contrattuale solleva importanti questioni riguardo alla sua legittimità e alla tutela dei consumatori, soprattutto quando il rinnovo avviene senza un adeguato consenso o informazioni chiare.

Rinnovi automatici e clausole vessatorie: il quadro normativo

L’abbonamento digitale con rinnovo automatico consente un accesso continuativo e flessibile ai servizi, evitando spese iniziali elevate. Tuttavia, non sempre il rinnovo tacito è legittimo. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 206/2005, il Codice del Consumo, che tutela il consumatore da clausole eccessivamente penalizzanti, definite “vessatorie”.

L’articolo 33 del Codice del Consumo stabilisce che una clausola è vessatoria se crea un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, a danno del consumatore. Quindi, una clausola di rinnovo automatico che imponga condizioni di disdetta troppo rigide o anticipi eccessivi può essere dichiarata nulla. In pratica, il rinnovo non è vietato, ma deve rispettare criteri di equità e trasparenza.

quali sono le regole per il rinnovo degli abbonamenti?

Rinnovo automatico degli abbonamenti: le regole – linkedincaffe.it

Il termine di preavviso per la disdetta è centrale: deve essere un lasso di tempo ragionevole che consenta al consumatore di recedere senza rimanere vincolato. Non esiste un termine unico stabilito dalla legge, ma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che attualmente è presieduta da Roberto Rustichelli, ha fornito indicazioni precise attraverso numerosi provvedimenti.

L’AGCM è un’autorità amministrativa indipendente che vigila sulla correttezza delle pratiche commerciali e tutela i diritti dei consumatori. Negli ultimi anni ha più volte affrontato il tema delle clausole vessatorie nei contratti con rinnovo automatico, evidenziando criteri concreti per valutare la legittimità dei termini di preavviso.

Per i contratti pluriennali, un preavviso di sei mesi (180 giorni) è considerato sproporzionato e quindi vessatorio. Anche un preavviso di tre mesi può essere irragionevole, soprattutto se non è prevista la possibilità di recedere facilmente dopo il rinnovo. Un termine di preavviso fino a 60 giorni è invece ritenuto conforme alla normativa.

Quanto ai contratti annuali, la logica è proporzionale: un preavviso di due mesi è giudicato eccessivo, mentre un mese di preavviso è considerato equo. In sostanza, il preavviso deve sempre essere proporzionato alla durata complessiva del contratto e giustificato da esigenze organizzative reali dell’azienda, senza limitare eccessivamente la libertà di scelta del consumatore.

Trasparenza e diritti del consumatore nei contratti di comunicazione elettronica

Particolare attenzione è dedicata ai servizi di comunicazione elettronica, come internet e telefonia, che sono essenziali e continuativi. Oltre al Codice del Consumo, si applica il D.Lgs. 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche. L’articolo 98 septiesdecies impone specifici obblighi ai fornitori:

  • Devono informare l’utente almeno due mesi prima della scadenza del contratto e delle modalità per recedere, utilizzando un supporto durevole (email o SMS).
  • Dopo il rinnovo automatico, l’utente può recedere in qualsiasi momento con un preavviso massimo di trenta giorni, senza dover sostenere penali o costi di disattivazione.

Queste regole mirano a evitare pratiche abusive e a garantire una maggiore tutela per i consumatori, soprattutto in un mercato spesso caratterizzato da contratti standard complessi e vincolanti.

Se un giudice riconosce una clausola di rinnovo automatico come vessatoria, essa viene dichiarata nulla, senza invalidare l’intero contratto. Ciò significa che il contratto si conclude alla sua naturale scadenza, senza alcun rinnovo tacito. Eventuali importi già addebitati a titolo di rinnovo illegittimo devono essere restituiti all’utente.

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