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Rifiuti l’alcol test? La nuova legge non perdona e può costarti caro

alcol test limiti nuoviCome comportarsi durante un alcol test - Linkedincaffe.it

Le nuove norme e la recente sentenza del Tribunale di Cassino introducono sanzioni più dure per chi si oppone ai controlli su alcol e droga, con accompagnamento coatto in ospedale.

La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale italiana in materia di sicurezza stradale rafforza drasticamente le conseguenze per chi rifiuta di sottoporsi all’alcol test o ai controlli tossicologici in seguito a un incidente stradale. Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 198 del 4 febbraio 2025, ha infatti confermato l’accompagnamento obbligatorio in ospedale per chi si rifiuta di effettuare tali accertamenti, in linea con l’entrata in vigore della Legge 177/2024 che ha introdotto nuove e più severe misure nel Codice della Strada.

La stretta sul rifiuto dell’alcol test e dei test tossicologici

Il caso affrontato dal Tribunale di Cassino ha fatto luce su una situazione concreta: un conducente coinvolto in un incidente, trasportato in ospedale per le cure, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e al test per sostanze stupefacenti. La sua difesa si basava sulla preoccupazione che la terapia farmacologica somministrata potesse alterare i risultati degli esami. Il giudice ha respinto questa giustificazione, giudicandola priva di fondamento sia per la mancanza di documentazione clinica che per l’impossibilità di ammettere un rifiuto basato solo sulla somministrazione di antidolorifici.

La sentenza ribadisce che il rifiuto di effettuare i test è una violazione grave degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada, e legittima l’accompagnamento coatto presso una struttura sanitaria per l’esecuzione degli accertamenti obbligatori. Questo principio non solo si applica in caso di incidente, ma è divenuto operativo anche in presenza di un semplice sospetto, come previsto dalla nuova normativa.

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Non rifiutare l’alcol test – Linkedincaffe.it

La Legge 177/2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto modifiche sostanziali nel meccanismo di controllo della guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Tra le novità più rilevanti, l’articolo 187 del Codice della Strada ora consente alla Polizia Giudiziaria di effettuare test rapidi salivari per la rilevazione di sostanze stupefacenti direttamente sul posto, senza la necessità di un incidente o di una precedente segnalazione.

In caso di rifiuto a sottoporsi al test salivare, gli agenti possono procedere con l’accompagnamento obbligatorio presso una struttura sanitaria per il prelievo di campioni biologici, eliminando qualsiasi margine di discrezionalità. La circolare del Ministero dell’Interno (Prot. n. 11280 dell’11 aprile 2025) ha poi fornito le linee guida operative uniformi per l’attuazione di questa procedura su tutto il territorio nazionale.

Questa nuova disciplina si inserisce in un quadro di tolleranza zero, con l’obiettivo di contrastare efficacemente la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare un grave rischio per la sicurezza stradale.

Un elemento di estrema rilevanza introdotto dalla riforma è la modifica del criterio per la configurazione della violazione. In precedenza, la sanzione per guida sotto effetto di droghe richiedeva la prova di un’alterazione psicofisica del conducente, ossia che fosse visibilmente “fatto” e incapace di condurre il veicolo in sicurezza.

Con la legge 177/2024, invece, non è più necessario dimostrare una visibile alterazione, ma basta la presenza nel corpo di sostanze stupefacenti entro un intervallo temporale che faccia presumere effetti ancora attivi durante la guida. La valutazione si sposta quindi da un giudizio clinico a un riscontro chimico, basato sull’esito degli esami tossicologici, semplificando così il compito dell’accusa e complicando notevolmente le possibilità di difesa.

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