Diritti

Lettere a pioggia dall’Agenzia delle Entrate: chi è a rischio accertamenti

Questa iniziativa sta coinvolgendo migliaia di cittadini e professionisti, generando preoccupazione soprattutto in un periodo già criticoOrdinanza Corte Suprema(www.linkedincaffe.it)

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui redditi dichiarati dai contribuenti inviando lettere di compliance.

Questa iniziativa sta coinvolgendo migliaia di cittadini e professionisti, generando preoccupazione soprattutto in un periodo già critico per le scadenze fiscali di fine mese.

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate sono indirizzate principalmente a quei contribuenti per i quali emergono incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dalle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, enti pensionistici o committenti. L’obiettivo di questa attività è incrociare i dati fiscali per identificare eventuali omissioni o errori, con particolare attenzione a:

  • redditi da lavoro dipendente non dichiarati, spesso relativi a rapporti di lavoro cessati o temporanei;
  • compensi da lavoro autonomo occasionale omessi, anche per distrazione o errata interpretazione delle norme fiscali;
  • redditi derivanti dalla locazione di immobili, inclusi quelli soggetti a cedolare secca;
  • redditi misti, come somme percepite da più fonti non correttamente riportate nella dichiarazione.

È fondamentale sottolineare che le lettere di compliance non costituiscono avvisi di accertamento né contestazioni formali, ma rappresentano un invito alla regolarizzazione volontaria, offrendo ai contribuenti la possibilità di correggere eventuali errori prima di eventuali azioni più incisive da parte del Fisco.

Come agire dopo aver ricevuto la comunicazione

La prima azione da compiere dopo aver ricevuto una lettera di compliance è la verifica dettagliata dei dati riportati. Potrebbero infatti esservi errori dovuti a redditi già tassati alla fonte o informazioni non aggiornate trasmesse dal sostituto d’imposta. Il contribuente può consultare il proprio cassetto fiscale, in particolare la sezione “L’Agenzia scrive”, per confrontare i dati ricevuti con quelli presenti nella propria dichiarazione.

Nel caso in cui i dati segnalati risultino errati, è possibile inviare chiarimenti o documentazione integrativa attraverso la piattaforma Civis, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Se invece l’omissione è reale, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, una procedura che consente di sanare la violazione pagando le imposte dovute, gli interessi legali e una sanzione ridotta, proporzionata al ritardo.

La regolarizzazione si effettua presentando una dichiarazione integrativa, che aggiorna quella originaria includendo redditi omessi o correggendo errori. Per semplificare le operazioni, soprattutto a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, l’Agenzia mette a disposizione la possibilità di utilizzare la dichiarazione precompilata integrativa, uno strumento online che facilita la correzione dei dati errati e il pagamento delle somme dovute in modo rapido e trasparente.

Questa iniziativa sta coinvolgendo migliaia di cittadini e professionisti, generando preoccupazione soprattutto in un periodo già critico

Sanzioni e tempistiche di pagamento: le novità normative(www.linkedincaffe.it)

Dal 1° settembre 2024 sono entrate in vigore nuove disposizioni sulle sanzioni per omesso o tardivo pagamento delle imposte. La sanzione ordinaria è stata ridotta al 25% (rispetto al 30% precedente) e ulteriormente ridotta a:

  • un terzo (8,33%) per i casi derivanti da controlli automatizzati;
  • due terzi (16,67%) per i controlli formali.

Per usufruire delle riduzioni è fondamentale effettuare il pagamento entro i termini fissati: 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per la maggior parte dei casi, con alcune eccezioni, come i redditi soggetti a tassazione separata per i quali non si applicano interessi né sanzioni se il versamento avviene entro 30 giorni dalla notifica.

Il termine per il pagamento è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre, come previsto dalla normativa vigente. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 predeterminato allegato alla comunicazione, con modalità differenziate a seconda della titolarità o meno della partita IVA.

L’istituto del “lieve inadempimento” consente inoltre di evitare l’iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi se il pagamento viene effettuato entro 7 giorni dal termine previsto, o se l’insufficiente versamento non supera il 3% dell’importo dovuto e i 10.000 euro.

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