Una recente pronuncia del Tribunale di Perugia ha chiarito un aspetto fondamentale in materia di locazioni abitative.
Una recente pronuncia del Tribunale di Perugia, la sentenza n. 1282 del 25 ottobre 2025, ha chiarito un aspetto fondamentale in materia di locazioni abitative: l’inquilino ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di locazione in presenza di gravi molestie causate dai vicini di casa, come rumori e comportamenti molesti. Questa decisione rappresenta un importante punto di riferimento per tutti coloro che vivono in contesti condominiali difficili e mette in evidenza come la tutela della salute e della serenità dell’inquilino possa prevalere sull’interesse economico del locatore.
La vicenda giudiziaria e la posizione delle parti
Il caso in esame riguarda un contratto di locazione stipulato nel maggio 2011. Dopo pochi mesi dall’inizio della convivenza nel condominio, l’inquilina ha manifestato l’intenzione di lasciare l’appartamento a causa di un clima insostenibile generato da rumori molesti, offese e atti vessatori da parte di alcuni vicini. Questi disagi avevano provocato anche un peggioramento del suo stato di salute, diagnosticato come una sindrome ansioso-depressiva reattiva da stress relazionale.

Condominio, quando si può recedere anticipatamente (www.linkedincaffe.it)
Il locatore, tuttavia, non aveva riconosciuto la fondatezza di tali motivi, ritenendoli soggettivi e non imputabili a proprie responsabilità. Dopo il recesso anticipato dell’inquilina, aveva quindi richiesto il pagamento dei canoni non versati, pari a 2.700 euro, ottenendo inizialmente un decreto ingiuntivo dal giudice di pace di Assisi. L’inquilina si era opposta, sostenendo la legittimità del recesso e chiedendo la restituzione del deposito cauzionale.
Il giudice di pace di Perugia aveva dato ragione alla conduttrice, annullando il decreto ingiuntivo e disponendo la restituzione del deposito. Contro questa pronuncia il locatore aveva presentato appello al Tribunale per contestarne la valutazione e l’interpretazione della norma sull’art. 3, comma 6, della legge n. 431/1998, che consente il recesso anticipato del conduttore in presenza di gravi motivi con un preavviso di sei mesi.
Nel pronunciarsi sull’appello, il Tribunale di Perugia ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui i gravi motivi che legittimano il recesso anticipato devono essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili al momento della stipula e sopravvenuti durante la durata del contratto. In sostanza, si tratta di fatti o circostanze che rendono la prosecuzione del rapporto locatizio oggettivamente impossibile o eccessivamente gravosa per l’inquilino.
Nel caso specifico, la documentazione e le testimonianze raccolte avevano dimostrato chiaramente che:
- I rumori insopportabili provenivano da un appartamento adiacente e furono confermati da più testimoni;
- Il locatore aveva riconosciuto la situazione, inviando lettere ai condomini per richiedere un comportamento più civile;
- L’inquilina aveva formalizzato più volte le sue lamentele e comunicato la volontà di recedere;
- Era stata presentata una denuncia-querela per comportamenti offensivi e ingiuriosi da parte dei vicini;
- Anche i successivi inquilini avevano denunciato analoghe molestie;
- Il luogotenente dei Carabinieri aveva confermato molteplici interventi per sedare i conflitti;
- Il medico curante aveva attestato il grave impatto sulla salute mentale della donna.

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