Diritti

Ribaltone legale: scioperi spontanei ora sono protetti, il licenziamento è nullo

Con questo pronunciamento, si sancisce un principio fondamentale che rafforza la libertà dei lavoratori di scioperare autonomamente, senza la necessitàLibertà di sciopero spontaneo: la svolta della Corte di Cassazione(www.linkedincaffe.it)

Una novità di grande rilievo segna il diritto del lavoro in Italia con la recente sentenza n. 11347/2025 della Corte di Cassazione.

Con questo pronunciamento, si sancisce un principio fondamentale che rafforza la libertà dei lavoratori di scioperare autonomamente, senza la necessità di passare attraverso l’organizzazione di sindacati e senza il rischio di licenziamenti illegittimi. Tale decisione rappresenta un cambio di paradigma nelle relazioni tra imprese e dipendenti, con importanti riflessi sulle dinamiche sindacali e aziendali.

La Suprema Corte ha stabilito che l’astensione dal lavoro organizzata spontaneamente dai lavoratori è pienamente legittima, anche se priva della proclamazione ufficiale da parte delle sigle sindacali. Il riferimento normativo si fonda sull’articolo 40 della Costituzione, che tutela il diritto di sciopero, e sull’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di chi esercita diritti sindacali.

La Corte ha evidenziato che il diritto di sciopero appartiene direttamente ai lavoratori e non può essere riservato esclusivamente alle organizzazioni sindacali tradizionali. Questo riconoscimento della libertà di organizzarsi autonomamente per la tutela di interessi collettivi costituisce un importante passo verso una maggiore autodeterminazione dei dipendenti.

Il caso che ha segnato la sentenza: tre lavoratori contro il licenziamento ingiustificato

La vicenda alla base della decisione riguarda tre lavoratori di un’azienda privata che, senza consultare alcun sindacato e senza preavviso formale, hanno deciso di astenersi dal lavoro per un’ora per protestare contro un salario ritenuto insufficiente rispetto all’impegno richiesto. La protesta spontanea è stata considerata illegittima dall’azienda, che ha proceduto con il licenziamento per giusta causa.

Uno dei lavoratori ha impugnato il provvedimento giudicandolo discriminatorio e ritorsivo. Dopo il riconoscimento della legittimità della protesta da parte del Tribunale e della Corte d’Appello, la questione è giunta fino alla Cassazione che ha definitivamente confermato la nullità del licenziamento, ribadendo la tutela costituzionale del diritto di sciopero anche in assenza di sindacati.

Con questo pronunciamento, si sancisce un principio fondamentale che rafforza la libertà dei lavoratori di scioperare autonomamente, senza la necessità

Requisiti per la validità dello sciopero spontaneo e tutela del lavoratore(www.linkedincaffe.it)

La Corte ha delineato tre condizioni imprescindibili per la legittimità di uno sciopero spontaneo:

  1. Carattere collettivo della protesta, che deve coinvolgere più lavoratori uniti da un interesse comune e non essere un’assenza individuale mascherata da sciopero.
  2. Finalità di tutela di interessi collettivi rilevanti, come il miglioramento delle condizioni salariali o lavorative.
  3. Rispetto dei limiti costituzionali, evitando che l’astensione comprometta diritti fondamentali di pari rango o provochi danni irreparabili all’azienda.

È importante sottolineare che nel settore privato non è richiesto un preavviso al datore di lavoro, se non nei casi specifici dei servizi pubblici essenziali disciplinati dalla legge n. 146/1990. La protesta deve comunque evitare di mettere a rischio la sicurezza, la vita o la produttività in modo permanente.

In caso di licenziamento illegittimo per aver partecipato a uno sciopero spontaneo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, a un’indennità sostitutiva con il pagamento delle retribuzioni perdute, comprensive di un minimo di cinque mensilità, oltre al riconoscimento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di ingiusta interruzione del rapporto.

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