Economia

Casa ricevuta in donazione, ora è più facile venderla: le nuove regole per gli eredi

donazione della casa e successioneSuccessione e donazione della casa - progettohumus.it

Successioni, più tutele e semplicità per la vendita degli immobili donati: ecco esattamente come funziona e tante informazioni utili.

Con l’approvazione in prima lettura a Palazzo Madama del disegno di legge noto come “Semplificazioni”, si introduce una svolta significativa nel diritto successorio italiano, in particolare sulla gestione delle donazioni immobiliari e la loro circolazione nel mercato. Questa riforma mira a semplificare e rendere più sicura la vendita degli immobili ricevuti in donazione, risolvendo un nodo storico che ha spesso complicato le transazioni e generato conflitti giudiziari tra eredi e acquirenti.

Le novità del ddl Semplificazioni per la vendita degli immobili donati

Attualmente, il nostro ordinamento tutela una quota del patrimonio di una persona defunta, la cosiddetta quota di legittima, riservata ai legittimari, ossia coniuge, figli e, in mancanza di questi, ascendenti. Questa quota non può essere lesa né da testamenti né da donazioni fatte in vita dal de cuius. Se il defunto ha donato durante la sua vita un bene che riduce la quota spettante ai legittimari, questi ultimi possono agire con l’azione di riduzione, finalizzata a reintegrare la quota loro spettante, facendo rientrare il bene donato nel patrimonio ereditario.

Il problema si complica quando il bene donato, tipicamente un immobile, è stato venduto a un terzo. L’acquirente, anche se in buona fede, rischia di perdere la proprietà e dover restituire l’immobile al legittimario leso, con conseguenze economiche e giuridiche rilevanti. Questo scenario ha alimentato in passato una forte diffidenza da parte di notai e acquirenti nel comprare immobili provenienti da donazioni.

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Vendita degli immobili donati: come funziona – linkedincaffe.it

Il nuovo disegno di legge sulle semplificazioni interviene proprio su questo punto delicato. Viene stabilito che il bene donato non potrà più essere restituito se l’acquirente ha trascritto l’atto di compravendita nei pubblici registri immobiliari prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione avanzata dai legittimari. In questo modo, si tutela la sicurezza del traffico giuridico e si riduce il rischio di contenziosi.

La riforma però non lascia sprovvisti i legittimari che risultassero lesi da questa nuova norma. Il ddl introduce un sistema di compensazione economica: il legittimario ha diritto a un indennizzo in denaro da parte del donatario fino a integrare la quota di legittima spettante. Se il donatario è insolvente e ha già venduto il bene a un terzo, il legittimario potrà chiedere la compensazione all’acquirente, ma limitatamente al vantaggio economico ottenuto da quest’ultimo.

Questo equilibrio tra tutela degli eredi e protezione degli acquirenti punta a superare un’incertezza che ha frenato per anni la circolazione degli immobili donati, migliorando la certezza del diritto e favorendo la stabilità del mercato immobiliare.

Applicazione e disposizioni transitorie della riforma

Il ddl prevede inoltre disposizioni transitorie per l’applicazione delle nuove regole:

  • Le norme si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge;
  • Dopo sei mesi dall’entrata in vigore, saranno applicabili anche alle successioni già aperte, a condizione che non si siano verificate azioni giudiziarie o atti stragiudiziali di opposizione da parte degli eredi legittimari.

Questa previsione significa che la riforma non sarà solo uno strumento per il futuro, ma potrà incidere positivamente anche su situazioni già esistenti, purché non ancora oggetto di contenzioso.La riforma fa parte di un pacchetto più ampio di semplificazioni approvate dal Senato con l’obiettivo di rendere la Pubblica amministrazione più efficiente e il mercato immobiliare più trasparente e affidabile.

Dal punto di vista tecnico, la riforma si inserisce in un quadro normativo che già disciplina la figura dei legittimari e la loro quota di riserva, regolamentata dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, tutelando coniuge, figli e ascendenti e garantendo che essi ricevano una quota minima del patrimonio del defunto, indipendentemente dalle volontà testamentarie o donative.

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