Insegnanti di ruolo e precari, non tutti lo sanno: quali lavori si possono fare senza rischiare sanzioni

Incompatibilità con l’insegnamento: quali altri lavori posso svolgere senza l’autorizzazione? Questi sono per docenti di ruolo e precari.

Nel contesto della pubblica amministrazione italiana, e in particolare per il personale scolastico, l’incompatibilità con l’insegnamento rappresenta un tema di grande rilevanza per docenti di ruolo e precari che desiderano intraprendere altre attività lavorative. L’evoluzione normativa e le disposizioni più recenti in materia chiariscono quali impieghi possono essere svolti senza necessità di autorizzazione da parte del dirigente scolastico, nonché le condizioni sotto le quali è possibile esercitare incarichi esterni.

Normativa vigente e principi dell’esclusività del rapporto di lavoro

Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il rapporto di lavoro pubblico e ne sancisce il principio di esclusività. Tale principio impone ai dipendenti pubblici, compresi i docenti e il personale ATA, di dedicare la propria attività esclusivamente all’Amministrazione di appartenenza, salvo alcune eccezioni. Tra queste, rientrano i dipendenti part-time con un orario non superiore al 50%, i quali godono di maggiore flessibilità per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Per il personale docente, le incompatibilità sono specificamente regolate dall’articolo 508 del Decreto Legislativo 297/94 e dall’articolo 33 del CCNL 2003, mentre per il personale ATA si applicano le norme generali previste per i dipendenti pubblici e l’articolo 57 del medesimo CCNL.

Tra le attività considerate incompatibili con l’insegnamento vi sono:
– l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
– l’impiego subordinato presso privati o altre pubbliche amministrazioni;
– l’assunzione di cariche in società a scopo di lucro, ad eccezione di quelle riservate allo Stato.

Lavoro di insegnante e compatibilità con altri lavori – linkedincaffe.it

Al contrario, le attività compatibili per i lavoratori a tempo pieno o con orario superiore al 50% includono:
– la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e di opinione;
– il volontariato presso associazioni o cooperative senza fini di lucro, anche con compenso;
collaborazioni editoriali e giornalistiche, espressione di diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di manifestazione del pensiero;
partecipazione a convegni, seminari e incarichi di formazione rivolti a dipendenti pubblici;
– incarichi come revisore contabile o amministratore di condominio limitatamente al proprio edificio;
– attività di ricerca scientifica o docenza universitaria.

Per il personale docente a tempo pieno, è inoltre consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, svolgere libere professioni e impartire lezioni private a studenti non iscritti al proprio istituto, purché tale attività non interferisca con gli obblighi di servizio e sia compatibile con l’orario di insegnamento.

Autorizzazioni e limiti specifici

L’autorizzazione a svolgere incarichi esterni si basa su criteri stringenti:
– l’incarico deve essere temporaneo e occasionale, senza carattere di abitualità;
– non deve configurare un conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica;
– deve essere svolto esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.

Inoltre, particolari restrizioni si applicano all’esercizio della libera professione da parte dei docenti, tra cui:
– divieto di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche;
– impossibilità di patrocinio in controversie legali che coinvolgano enti pubblici;
– obbligo di iscrizione agli albi professionali ove previsto.

I dipendenti a part-time con orario inferiore o uguale al 50% possono svolgere attività lavorative sia come dipendenti privati che come autonomi, sempre nel rispetto del divieto di conflitto di interessi e del principio di esclusività verso la pubblica amministrazione.

Un aspetto rilevante riguarda la possibilità per il personale di ruolo di assumere un incarico a tempo determinato in altra scuola o ordine di istruzione. A tal fine, l’articolo 36 del CCNL per i docenti e l’articolo 59 per il personale ATA prevedono specifiche disposizioni contrattuali che consentono tali forme di doppio rapporto, purché in differenti gradi o classi di concorso.

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Romana Cordova