Con l’avvio del mese di ottobre, torna l’attenzione delle famiglie beneficiarie sull’Assegno di inclusione (ADI).
L’istituto previdenziale ha confermato le date di pagamento e le modalità di erogazione, aggiornando il calendario dei versamenti e le condizioni per accedere al bonus compensativo.
Come da prassi, il pagamento dell’Assegno di inclusione per il mese di ottobre 2025 è previsto per il 27 ottobre, giorno in cui l’INPS completerà le operazioni di accredito sulle Carte di inclusione (Carte ADI) attive. Poiché il 27 ottobre cade di lunedì, è possibile che i primi accrediti compaiano già nel fine settimana precedente, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, qualora le procedure vengano anticipate.
Parallelamente, è in programma per il 15 ottobre la distribuzione delle nuove Carte ADI presso gli uffici postali per coloro che hanno rinnovato la domanda nel mese di settembre. Questa consegna è accompagnata dall’erogazione di un bonus compensativo fino a 500 euro, riconosciuto a chi ha subito il periodo di sospensione obbligatoria dopo le prime 18 mensilità di erogazione del sussidio. Per tutti gli altri beneficiari, il pagamento consisterà nella sola mensilità ordinaria, a condizione che permangano i requisiti previsti dalla normativa.
Chi può beneficiare del bonus compensativo da 500 euro a ottobre
Il bonus una tantum fino a 500 euro spetta esclusivamente ai nuclei familiari che hanno concluso il primo ciclo di 18 mesi di fruizione dell’Assegno di inclusione e hanno presentato la domanda di rinnovo all’INPS dopo il mese di sospensione obbligatoria. Questo indennizzo ha lo scopo di compensare la pausa forzata nella percezione del beneficio e viene erogato nella prima ricarica del nuovo ciclo di pagamento.
Pertanto, chi ha terminato il ciclo iniziale ad agosto e ha presentato il rinnovo a settembre, riceverà a ottobre una ricarica maggiorata, somma dell’importo mensile ordinario più il bonus compensativo. Tutti gli altri beneficiari, in regola con i requisiti (tra cui aggiornamento ISEE, composizione familiare invariata e partecipazione attiva ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa), percepiranno la mensilità ordinaria senza alcuna integrazione aggiuntiva.

Requisiti e funzionamento dell’Assegno di inclusione (www.linkedincaffe.it)
L’Assegno di inclusione è una misura nazionale introdotta dal 1° gennaio 2024, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85. Si rivolge a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, garantendo un sostegno economico condizionato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato di attivazione volto all’inclusione sociale e lavorativa.
L’assegno si compone di due quote: una quota A per l’integrazione del reddito familiare fino a una certa soglia e una quota B destinata ai nuclei che risiedono in abitazioni in locazione con contratto regolarmente registrato. Il beneficio decorre dal mese successivo alla firma del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) e viene erogato mensilmente attraverso la Carta ADI.
Il periodo continuativo di erogazione è di massimo 18 mesi, rinnovabile con sospensione di un mese, mentre al termine di ogni ciclo di rinnovo di 12 mesi è prevista una pausa obbligatoria di un mese. L’importo spettante può essere suddiviso tra i maggiorenni del nucleo che esercitano responsabilità genitoriali o che rientrano nella scala di equivalenza ADI, garantendo una quota pro-capite.
Requisiti di accesso e condizioni economiche aggiornate
I beneficiari devono rispondere a criteri di cittadinanza, soggiorno e residenza: essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permessi di soggiorno validi e risiedere in Italia da almeno cinque anni, di cui due consecutivi. La continuità della residenza non deve essere interrotta da assenze superiori a due mesi continuativi o quattro mesi non continuativi entro 18 mesi, fatta eccezione per motivi di salute documentati.
Dal punto di vista economico, i nuclei familiari devono avere:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro;
- un reddito familiare inferiore a 6.500 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ADI (aumentato a 8.190 euro nei casi di nuclei con persone di età superiore a 67 anni o con disabilità grave);
- un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 150.000 euro e un patrimonio mobiliare entro limiti differenziati in base alla composizione del nucleo familiare;
- il possesso di veicoli e imbarcazioni entro limiti stabiliti dalla normativa, con esclusioni per veicoli agevolati per persone con disabilità.
Inoltre, il richiedente deve impegnarsi a partecipare attivamente ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa previsti nel Patto di attivazione digitale.