Diritti

Donazioni già fatte, si può tornare indietro? La verità che quasi nessuno sa

L’atto di donare, infatti, è generalmente considerato definitivo e irrevocabile, ma esistono specifiche eccezioni previste dal Codice CivileIngratitudine e sopravvenienza di figli (www.linkedincaffe.it)

Nel panorama del diritto civile italiano, la revoca di una donazione già perfezionata rappresenta un tema di grande rilevanza e complessità.

L’atto di donare, infatti, è generalmente considerato definitivo e irrevocabile, ma esistono specifiche eccezioni previste dal Codice Civile che consentono al donante di tornare sui suoi passi in circostanze particolari. Scopriamo quali sono le condizioni, i requisiti e le implicazioni giuridiche di questa procedura.

Una donazione può essere revocata esclusivamente in due casi tassativi indicati dalla legge: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. Queste eccezioni sono concepite per tutelare interessi di natura morale e familiare che prevalgono sulla stabilità del contratto di donazione.

Le ipotesi di revoca

Revoca per ingratitudine

L’ingratitudine del beneficiario è una condizione che va ben oltre un semplice conflitto o un dissapore familiare. Ai sensi dell’articolo 801 del Codice Civile, la revoca per ingratitudine si configura solo in presenza di comportamenti gravi e reiterati che ledano in modo significativo l’onore e la dignità del donante.

La recente giurisprudenza, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36140 del 28 dicembre 2023 e altre pronunce del 2024, ha ribadito i criteri rigorosi per riconoscere l’ingiuria grave: devono emergere un sentimento durevole di ostilità e un’offesa esternata, percepibile anche da terzi. Per esempio, atti persecutori continuativi o impedimenti al godimento di beni del donante possono giustificare la revoca, mentre l’avvio di una causa legale o una querela archiviata non sono sufficienti.

Oltre all’ingiuria, la legge riconosce la possibilità di revoca se il donatario ha arrecato danni gravi e dolosi al patrimonio del donante o ha indebitamente rifiutato gli alimenti a quest’ultimo in stato di bisogno comprovato (Tribunale di Asti, sentenza n. 408/2024).

Revoca per sopravvenienza di figli

L’altra causa di revoca riguarda la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), che si verifica quando il donante, al momento della donazione, non aveva figli o ignorava la loro esistenza. Questo può includere la nascita di un figlio, il riconoscimento di figli naturali o adottivi successivamente all’atto di donazione. La giurisprudenza più recente ha confermato l’estensione di questa previsione anche all’adozione, come stabilito dal Tribunale di Milano nel febbraio 2025.

La ratio di questa norma è proteggere il donante, consentendogli di riconsiderare la liberalità alla luce dei nuovi obblighi familiari. La revoca, in questo caso, non sanziona il donatario ma tutela la funzione familiare e la cura filiale, valori ritenuti superiori.

La legge fissa termini rigorosi per esercitare il diritto di revoca. Per l’ingratitudine, la domanda deve essere proposta entro un anno dalla conoscenza

Termini, esclusioni e modalità di esercizio della revoca (www.linkedincaffe.it)

La legge fissa termini rigorosi per esercitare il diritto di revoca. Per l’ingratitudine, la domanda deve essere proposta entro un anno dalla conoscenza del fatto offensivo. Per la sopravvenienza di figli, il termine è di cinque anni dalla nascita del figlio, dalla notizia della sua esistenza o dal suo riconoscimento legale.

Non tutte le donazioni sono revocabili: sono escluse, infatti, le donazioni rimuneratorie, effettuate per riconoscenza o meriti specifici del donatario, e le donazioni obnuziali, legate al matrimonio degli sposi, considerati atti irrevocabili per la loro natura e scopo.

La revoca si esercita tramite un procedimento giudiziario e, in caso di accoglimento, il donatario è obbligato a restituire i beni o il loro valore economico qualora siano stati alienati. La restituzione include anche i frutti percepiti dal bene dal momento della domanda giudiziale. Tuttavia, la legge tutela la buona fede dei terzi acquirenti, che mantengono i propri diritti se hanno acquistato il bene prima della trascrizione della domanda di revoca.

Soluzione consensuale e ruolo del notaio

Oltre alla revoca giudiziale, è possibile risolvere consensualmente una donazione già perfezionata tramite mutuo dissenso. In questo caso, donante e donatario concordano di porre fine all’efficacia dell’atto donativo tramite un apposito atto notarile, che deve rispettare le stesse formalità del contratto originario, compresa la presenza di due testimoni.

L’atto di risoluzione per mutuo consenso è una pratica sempre più utilizzata per evitare lunghi contenziosi e garantire sicurezza giuridica. Il costo notarile per la stipula di tale atto varia in base all’oggetto della donazione, ma generalmente prevede solo le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa se non vi sono corrispettivi patrimoniali.

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