Visita fiscale, campanello guasto: se il lavoratore risulta assente può rischiare di essere licenziato? Cosa dice la legge.
Nel contesto attuale del diritto del lavoro italiano, la visita fiscale rappresenta uno strumento fondamentale per il datore di lavoro e l’INPS al fine di verificare la reale condizione di malattia del dipendente assente. Nonostante la presenza del certificato medico, l’accertamento tramite controllo domiciliare è spesso indispensabile per scongiurare abusi o assenze ingiustificate. Tuttavia, la recente giurisprudenza ribadisce con fermezza che l’assenza di precauzioni da parte del lavoratore, come il mancato funzionamento di citofono o campanello, può comportare conseguenze disciplinari anche gravi, fino al licenziamento immediato.
L’obbligo di reperibilità e le fasce orarie per la visita medica di controllo
Nel diritto del lavoro italiano, la visita medica di controllo domiciliare – comunemente definita come visita fiscale – è disposta dall’INPS o dal datore di lavoro per accertare lo stato di salute del lavoratore in malattia. I dipendenti sono tenuti a essere reperibili presso l’indirizzo indicato nel certificato medico durante precise fasce orarie: per i dipendenti del settore privato, la reperibilità è prevista quotidianamente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sette giorni su sette, compresi i festivi. Nel pubblico impiego, dopo diverse modifiche normative, le fasce orarie sono state uniformate a quelle del settore privato a decorrere dal 2015, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi.
L’obbligo di reperibilità implica non solo la presenza fisica, ma anche l’adozione di tutte le precauzioni necessarie affinché il medico incaricato possa contattare il dipendente senza impedimenti. Qualsiasi malfunzionamento del citofono o del campanello non è considerato una giustificazione valida per l’assenza alla visita fiscale.

Obbligo di reperibilità per il lavoratore malato – linkedincaffe.it
La Cassazione e il principio di responsabilità del lavoratore
La Corte Suprema di Cassazione, massima autorità giurisdizionale in materia di diritto del lavoro, ha confermato con la sentenza n. 9523 del 1993 che il malfunzionamento del citofono o del campanello non giustifica la mancata reperibilità del lavoratore in malattia. La Suprema Corte ha sottolineato che la mancata adozione di adeguate precauzioni è da considerarsi un atto di negligenza grave, configurando un inadempimento contrattuale. In tal modo, il dipendente che non si rende reperibile per motivi non giustificati rischia sanzioni disciplinari, la sospensione della retribuzione e, nei casi più gravi, anche il licenziamento per giusta causa, soprattutto se viene accertato che il lavoratore ha svolto attività incompatibili con la malattia (come praticare sport o partecipare a eventi sociali).
La sentenza della Cassazione ribadisce che essere in malattia non significa godere di un permesso assoluto e indiscriminato, bensì rispettare un preciso dovere di correttezza e collaborazione con il datore di lavoro e le istituzioni.
Dal 1° settembre 2017, il sistema di controllo delle visite mediche di controllo è stato centralizzato attraverso il Polo unico per le visite fiscali gestito dall’INPS, che ha acquisito la competenza esclusiva di effettuare tali accertamenti su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati o d’ufficio. Questo sistema informatizzato consente di richiedere, monitorare e consultare gli esiti delle visite domiciliari o ambulatoriali con maggiore efficienza.
In caso di mancata reperibilità del dipendente durante una visita domiciliare, il lavoratore pubblico viene convocato presso una struttura territoriale INPS per una visita ambulatoriale, mentre per i privati si attivano le procedure disciplinari previste. La normativa prevede anche casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità, come per patologie gravi o malattie riconosciute di servizio.

Visita fiscale e campanello che non funziona: si rischia il licenziamento - linkedincaffe.it











